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LEGGE 3 febbraio 1957, n. 58

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo, concluso a Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.

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Testo in vigore dal:  29-3-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È approvato l'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.