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LEGGE 3 febbraio 1957, n. 57

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.

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Testo in vigore dal:  29-3-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.