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LEGGE 31 gennaio 1957, n. 20

Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo - magazziniere del bollo.

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Testo in vigore dal:  6-3-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità spettante, ai termini dell'art. 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle Intendenze di finanza, è stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.