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LEGGE 31 gennaio 1957, n. 14

Integrazione degli organici degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

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Testo in vigore dal:  5-3-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 novembre 1956, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 25 posti di ruolo.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le cattedre universitarie, dei predetti 25 posti di assistente.