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LEGGE 25 gennaio 1957, n. 13

Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.

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Testo in vigore dal:  5-3-1957

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Nell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9, aprile 1911; n.
330, sostituito in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, la lettera f) è ulteriormente sostituita come segue:
"f) il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti (i osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1957

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO