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LEGGE 3 gennaio 1957, n. 1

Nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1957 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono fissati nelle seguenti consistenze:


aiutanti di battaglia e marescialli di 1a classe.......... n. 1.700
marescialli di 2a classe.................................. " 2.500
marescialli di 3a classe..................................... " 3.300
sergenti maggiori............................................ " 7.500
-------- Totale... n. 15.000
--------


La ripartizione fra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma precedente è stabilita e variata con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'organico dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Aeronautica militare è fissato in 150 unità per l'anno 1956. Negli anni successivi detto organico sarà aumentato di 50 unità all'anno sino a raggiungere la consistenza massima di 500 unità.
La forza organica dei graduati e militari di truppa e dei sottufficiali di tutti i ruoli e categorie vincolati a ferme o rafferme, è determinata annualmente con la legge di bilancio.