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LEGGE 19 luglio 1956, n. 923

Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, e dei Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.

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Testo in vigore dal:  7-9-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952, nonché i Protocolli n. 2 e n. 3 annessi alla Convenzione stessa.