stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1956, n. 269

Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-5-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'importo della, indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di la categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 gennaio 1954 e per l'anno 1954, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO