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LEGGE 15 marzo 1956, n. 237

Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

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Testo in vigore dal:  29-4-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme:

esercizio 1955-56. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000.000 esercizio 1956-57. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000.000 esercizio 1957-58. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000