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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1443

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari.

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Testo in vigore dal:  18-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.