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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1465

Proroga del termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in Borsa ai fini dell'imposta di negoziazione.

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Testo in vigore dal:  23-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'art. 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in Borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO