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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1459

Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000, per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal:  22-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa straordinaria di lire 300.000.000, per provvedere alla concessione:
1) di contributi nelle spese occorrenti per:
a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi per la pesca, destinate alla sostituzione di navi esistenti di scarso rendimento per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite, e per il trasporto del pescato, purché di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate e con apparato motore di potenza inferiore a 45 HP, la, costruzione di galleggianti per gli usi della pesca;
b) il miglioramento e le riparazioni delle navi e dei galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato;
c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;
d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;
e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi da pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
f) la (costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
g) l'acquisto e rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;
h) gli impianti a bordo ed a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e gli impianti a terra per la produzione del ghiaccio;
i) gli impianti di carattere artigiano per la salagione del pesce;
l) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;
m) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;
n) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;
o) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;
p) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.
2) di sussidi alle industrie italiane della, pesca esercitate con equipaggi e con navi nazionali, di stazza lorda non inferiore a 1000 tonnellate e che operino in mari lontani dagli stretti, le cui campagne di pesca abbiano una durata minima di sei mesi all'anno, con una percorrenza minima di 30.000 miglia ogni anno per ciascuna nave impiegata.