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LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1451

Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza dell'Italia redenta.

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Testo in vigore dal:  20-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.) è elevato da lire 120.000.000 a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-57.