stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1404

Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2002)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 11


La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta dall'Ufficio previsto dall'art. 1 spetta al Ministro per il tesoro che può delegarla, anche con provvedimento generale, all'Ufficio liquidazioni.
Per le vertenze degli enti in liquidazione regolate dalla presente legge il Ministro per il tesoro
((può avvalersi anche))
del patrocinio della Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli uffici dello Stato.