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LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1260

Riversibilità delle pensioni per i militari reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento o dalle zone delle operazioni fuori del territorio metropolitano.

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Testo in vigore dal:  2-12-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, che abbiano contratto matrimonio durante il servizio permanente dopo il compimento del cinquantesimo anno di età, il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, è ridotto di un periodo pari a quello trascorso, nel quadriennio antecedente alla cessazione dal servizio permanente, in prigionia di guerra o internamento o in zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.