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LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1239

Provvedimenti a Favore dell'Associazione vittime civili di guerra.

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Testo in vigore dal:  24-11-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1947, n. 28, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva i bilanci.