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LEGGE 12 ottobre 1956, n. 1214

Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

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Testo in vigore dal:  21-11-1956

Art. 2


In deroga a quanto disposto dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate ai sensi degli articoli 79 e 81 del regolamento organico 30 dicembre 1937, numero 2584, sugli assegni dei sottufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di custodia in conseguenza dello punizioni di riduzione dello stipendio o della paga di 1° e 20 grado, è devoluto a favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
Gli importi delle punizioni verranno introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a favore dell'Ente di assistenza suddetto.