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LEGGE 12 ottobre 1956, n. 1214

Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

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Testo in vigore dal:  21-11-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 363, possono, previo consenso scritto degli offerenti, essere riscossi con trattenuta d'ufficio sugli assegni mensili dovuti agli offerenti stessi.
L'importo mensile dei detti contributi riscossi con trattenuta d'ufficio non può essere superiore a lire 150 per gli ufficiali, a lire 130 per i sottufficiali e a lire 100 per i militari.