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LEGGE 31 luglio 1956, n. 989

Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1 gennaio 1949.

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Testo in vigore dal:  20-9-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1 gennaio 1949 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza e, contemporaneamente all'istanza, provveduto alla integrazione dei depositi per spese e valori bollati.
Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa è stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo presidente, o il presidente della sezione, provvede a norma, dell'art. 377 del Codice di procedura civile. Non è necessario rinnovare l'istanza se la discussione è rinviata.
Se l'istanza non è presentata nel termine stabilito, o i depositi non sono integrati nello stesso termine, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni di attuazione e transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
L'ordinanza, estesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del processo di Cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese.
Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione dei ricorso notificato anteriormente al 1 gennaio 1949, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenti per chiedere che il ricorso sia discusso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI SEGNI - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO