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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 69

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti in guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.

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Testo in vigore dal:  20-3-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, è elevato, fino al 31 dicembre 1956, a 44 anni.
La disposizione del precedente comma si applica anche per l'ammissione ai concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché alla data stessa non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle relative domande.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO