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LEGGE 8 luglio 1956, n. 783

Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio a favore del comune di Salsomaggiore.

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Testo in vigore dal:  17-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


È assegnato al comune di Salsomaggiore un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.
Tale contributo sarà iscritto tra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore.