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LEGGE 28 giugno 1956, n. 599

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1951-1952).

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Testo in vigore dal:  20-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la campagna 1951-52 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:
a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonché in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano tenero e duro rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.