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LEGGE 28 giugno 1956, n. 598

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1950-1951).

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Testo in vigore dal:  20-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi, durante la campagna 1950-51, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato, e precisamente:
1° per la gestione "granai del popolo":
a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficiali fissati, del grano (tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non è stato possibile provvedere per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonché in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di grano (tenero e duro), rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate;
2° per la gestione di distribuzione:
a) le maggiori spese sostenute, rispetto alla quota precalcolata per il deposito, nel periodo precedente all'immissione al consumo, del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato;
b) il maggiore onere derivante dalla insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, oppure in via definitiva nel caso siano forfettariamente fissate, per le spese di distribuzione e per quelle generali e di amministrazione, in queste ultime compreso il compenso all'ente gestore, anche per effetto di trasporti non previsti né prevedibili dovuti effettuare per assicurare la buona conservazione di notevoli quantitativi di grano.