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LEGGE 28 giugno 1956, n. 597

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagne 1948-1949 e 1949-1950).

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Testo in vigore dal:  20-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione di ammasso 1948-49 dei cereali di produzione nazionale a da quella 1948-49 di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che importati per conto dello Stato e destinati alla panificazione ed alla pastificazione e precisamente:
1° del disavanzo determinatosi nella gestione "granai del popolo 1948-49" in conseguenza, del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati per l'alimentazione della popolazione tesserata dei cereali di produzione nazionale (grano, granoturco, orzo e segale) rispetto ai prezzi ufficiali per i detti cereali corrisposti ai conferenti;
2° del disavanzo derivante dalla sospesa utilizzazione per la panificazione e per la pastificazione dei cereali minori (Orzo, segale e granoturco) di produzione nazionale;
3° dei disavanzi eventualmente verificatisi, in relazione alle effettive spese sostenute, nelle gestioni costituite con le quote fissate dal Comitato interministeriale prezzi per le spese di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre 1945, n. 805;
4° degli oneri elencati al n. 4 del successivo art. 2, incontrati per la utilizzazione e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati.