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LEGGE 28 giugno 1956, n. 595

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/09/1956)
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Testo in vigore dal:  20-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati dall'Argentina, per conto dello Stato, dalla C.I.R.C.A. (Compagnia importatori riuniti carni e affini, società a responsabilità limitata) e dalla I.CA.ST.A. (Società importazione carni e strutto accordo commerciale italo-argentino società a responsabilità limitata), in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario italo-argentino stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.
Le differenze attive di gestione tra il costo ed il ricavato dalla vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto, di cui al precedente comma, sono di spettanza dello Stato. Sono altresì di spettanza dello Stato le risultanze attive di gestione relative a carni congelate importate dall'Argentina dalla C.I.R.C.A., per conto dello Stato, anteriormente alla stipulazione dell'accordo menzionato al precedente comma.