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LEGGE 28 giugno 1956, n. 594

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari.

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Testo in vigore dal:  6-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Alto Commissariato dell'alimentazione è autorizzato a dar corso, di concerto con il Ministero per il tesoro, alla liquidazione ed al pagamento dei reintegri finanziari concessi, a carico del bilancio dello Stato, dal sedicente Governo della Repubblica sociale italiana, per i maggiori costi di merci, nazionali o di importazione, di riconosciuta necessità ai fini dell'approvvigionamento dei Paese, nei seguenti settori: bestiame, carni e grassi alimentari, oli commestibili, semi oleosi, zucchero, legumi secchi, cereali, farina di cereali, e per le specificazioni contenute negli articoli seguenti.