stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 giugno 1956, n. 715

Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 97. - I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi successivi a quello dell'emissione.

Trascorso

il periodo di validità, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con le modalità stabilite dal regolamento. Art. 98. - I vaglia non reclamati entro il termine stabilito ai secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.

Art. 1

Art. 112. - Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa, ad eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
4) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 120. - Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del "visto".
Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che, ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 121. - Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non reclamati entro il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.
Art. 123. - I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di due anni.
Detto termine decorre:
a) per le errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di registrazione dell'operazione sul conto;
b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1 gennaio successivo all'anno cui si riferiscono se trattasi di interessi;
c) per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1 luglio successivo all'esercizio finanziario in cui l'assegno è stato dall'ufficio dei conti correnti;
d) per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento.
La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1956

GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI - MORO - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: MORO