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LEGGE 22 giugno 1956, n. 701

Proroga della facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

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Testo in vigore dal:  7-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, può essere annualmente esercitata fino all'anno 1961.
Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi da bandire per gli anni suddetti è elevato ad anni 30 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi, fermo restando il divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 360.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1956

GRONCHI SEGNI - TAVIANI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO