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LEGGE 20 giugno 1956, n. 613

Modificazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente:
"Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.
"Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO