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LEGGE 22 maggio 1956, n. 741

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34ª e dalla 35ª sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

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Testo in vigore dal:  11-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
1) Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale - Ginevra, 29 giugno 1951;
2) Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura - Ginevra, 26 giugno 1952;
3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza sociale limitatamente alle parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni corrispondenti delle parti XI, XII, XIII nonché alla parte XIV.