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LEGGE 5 maggio 1956, n. 512

Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40.000.000.

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Testo in vigore dal:  1-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata, la concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore della Giunta centrale per gli studi storici per far fronte alle spese occorrenti per l'VIII congresso internazionale di storia) delle religioni e per il X congresso internazionale di scienze storiche.