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LEGGE 3 maggio 1956, n. 423

Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1956-57.

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Testo in vigore dal:  6-6-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1956-57 in ciascuna scuola elementare sono confermati gli stessi libri di testo adottati i nell'anno scolastico 1955-1956.
Per le classi di nuova istituzione gli insegnanti scelgono i testi fra quelli che sono stati confermati nelle classi parallele dello stesso plesso scolastico: in mancanza di queste si attengono alle norme del comma seguente.
Per i plessi scolastici di nuova istituzione gli insegnanti scelgono fra i testi adottati per le classi corrispondenti dello stesso circolo didattico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI SEGNI - ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO