stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 maggio 1956, n. 401

Modificazioni all'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, concernente disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-6-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 232, è così modificato "I sanitari, medici, chirurghi o veterinari che per essere stati licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti data concorsi espletati e visti, e di conseguenza non nominati nel posto, o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per comportamento contrario al regime fascista, non potettero iscriversi facoltativamente alla. Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari di cui all'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ove siano attualmente iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari o vi si iscrivano nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione al 1 gennaio 1938 se il licenziamento, l'esonero dal servizio o la decadenza dal concorso vinto, con conseguente mancata nomina nel posto, per motivi politici, è anteriore al 1 gennaio 1938, e dall'epoca in cui fu preso il provvedimento se esso è posteriore a tale data.
Quando il provvedimento di cui al comma precedente fu anteriore al 1 gennaio 1938, il periodo che va dal giorno in cui esso fu preso al 1 gennaio 1938, è ammesso al riscatto con domanda considerata come fatta allo stesso 10 gennaio 1938.
Per i servizi ammessi a riscatto e resi prima del licenziamento, dell'esonero, della decadenza dal concorso vinto o della mancata nomina nel posto la domanda di riscatto si considera come fatta all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore al 1 gennaio 1938, ed al 1 gennaio 1938, se il provvedimento fu anteriore a questa data.
Qualora la Cassa per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di cui ai commi precedenti, su richiesta degli interessati dovrà farsi luogo all'applicazione del presente articolo.
Per l'applicazione del presente articolo, i termini di legge per la presentazione della domanda si intendono riaperti per sei mesi decorrenti dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO