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LEGGE 3 maggio 1956, n. 393

Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.

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Testo in vigore dal:  31-5-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La condizione di effettiva contribuzione obbligatoria nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, stabilita nel terzo comma dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non è richiesta per gli assicurati, i quali avendo superato il 60° anno di età, se uomini, o il 55° anno, se donne, non abbiano raggiunto il requisito minimo contributivo necessario per il diritto alla pensione di vecchiaia, purché possano far valere almeno 48 contributi obbligatori settimanali effettivamente versati, e non esplichino attività retribuita alle dipendenze di terzi soggetta all'obbligo assicurativo.
La stessa norma si applica a quegli assicurati che, al raggiungimento dell'età indicata nel precedente comma, pur essendo in possesso del requisito minimo contributivo di cui all'art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non possono far valere le anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria richieste dallo stesso articolo.
I contributi volontari di cui al primo comma debbono essere versati con le modalità di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono equiparati ai contributi obbligatori a tutti gli effetti.