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LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal:  1-1-2014
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))
.
Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi.
Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.