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LEGGE 31 marzo 1956, n. 294

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1969)
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Testo in vigore dal:  13-5-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia e per il risanamento igienico del suo abitato, a norma della presente legge sono eseguite:
a) a spese dello Stato;
b) a spese del Comune, col concorso dello Stato;
c) a spese dei privati, col concorso dello Stato.