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LEGGE 23 marzo 1956, n. 167

Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale.

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Testo in vigore dal:  4-4-1956

Art. 8


L'art. 264 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:
"Art. 264. (Connessione di procedimenti). - Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.
Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo".