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LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/1980)
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Testo in vigore dal:  1-1-1966
aggiornamenti all'articolo

Art. 43


Gli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 74. - "Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 67, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositata presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.
"Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.
"Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, è di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.
"Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.
"Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
"Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.
"Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
"L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello".

Art. 75. - "Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
"Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 74.
"Contro la decisione del Consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.
"Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.
"Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058".
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16-27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione".