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LEGGE 15 marzo 1956, n. 165

Modifiche al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari.

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Testo in vigore dal:  4-4-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione assoluta dalla imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari, prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 47, comma primo, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e applicabile fino al 31 dicembre 1958.