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LEGGE 15 marzo 1956, n. 154

Riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto italiano per l'Africa, in esecuzione dell'art. 20 della legge 20 aprile 1953, n. 430.

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Testo in vigore dal:  14-4-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ente morale istituito con regio decreto 10 maggio 1908, n. 199, che con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 aprile 1947, n. 1880, è stato denominato "Istituto italiano per l'Africa", ha la funzione di Centro nazionale di documentazione e divulgazione dell'attività africanista italiana, di osservazione, studio, ricerche e propulsione per un'idonea partecipazione alla vita, ai problemi ed al processo di evoluzione del Continente africano, di espansione e potenziamento dei rapporti economici, culturali e di amicizia e collaborazione italo-africana, nel quadro dell'azione governativa ed in armonia con l'attività di istituti, enti ed accademie che perseguono finalità analoghe.
In relazione con i fini ad esso assegnati ed in esecuzione dell'art. 20 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sono inoltre devolute all'Istituto le iniziative e le attività in materia scientifica e culturale, già di spettanza del soppresso Ministero dell'Africa italiana.