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LEGGE 23 febbraio 1956, n. 117

Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano.

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Testo in vigore dal:  7-4-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogata per la durata di anni quattro, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-1957, la concessione del contributo a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano, Palazzo di giustizia.
Il contributo è fissato nella misura di lire 10.000.000 annue, a partire dall'esercizio finanziario 1955-1956.