stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 febbraio 1956, n. 55

Vendita alle Industrie di tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-3-1956 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Alle industrie prevedute dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, possono essere venduti a prezzo industriale, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e destinati ad uso industriale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1956

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO