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LEGGE 7 febbraio 1956, n. 42

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1954-55.

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Testo in vigore dal:  7-3-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1954-1955.
Tale abilitazione, per i laureati dell'anno accademico 1954-55, sarà valida sino all'espletamento delle due prime sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1956

GRONCHI SEGNI - ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO