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LEGGE 7 febbraio 1956, n. 30

Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/1956)
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Testo in vigore dal:  23-2-1956 al: 28-2-1956
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è così modificato:
"Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale Supremo delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato".
L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato:
"La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1956

GRONCHI SEGNI - MORO

Visto, il Guardasigilli: MORO