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LEGGE 4 febbraio 1956, n. 33

Modifica alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-2-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, delle relative carni fresche e degli altri prodotti di cui all'articolo seguente, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura stabilita nel detto articolo, per il fatto del loro assoggettamento all'imposta di consumo.