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LEGGE 1 febbraio 1956, n. 41

Interpretazione autentica dell'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-3-1956 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il trattamento previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, si applica, con la medesima decorrenza stabilita da tale disposizione, al personale dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio che, prima del distacco presso detto Ministero, percepiva una quota dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge.
La corresponsione del trattamento di cui al precedente comma è posta a carico delle Amministrazioni che hanno corrisposto al predetto personale la quota dei diritti, proventi e compensi suindicati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 febbraio 1956

GRONCHI SEGNI - VANONI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO