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LEGGE 31 gennaio 1956, n. 40

Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

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Testo in vigore dal:  22-2-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi del presente articolo dagli operai sospesi, non è computato agli effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle assicurazioni sociali. Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti dall'assicurazione contro le malattie; le lavoratrici conservano i diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860".
All'art. 3, dopo le parole: "un piano di organizzazione", sono aggiunte le seguenti: "e sviluppo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1956

GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MORO - VANONI - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO