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LEGGE 5 gennaio 1956, n. 1

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1956 al: 31-12-1959
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere analiticamente motivati.
La mancanza di motivazione produce nullità.
La nullità deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado.
La motivazione non è richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, né quando la dichiarazione manchi della indicazione analitica degli elementi attivi e passivi richiesta dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.