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LEGGE 8 giugno 1955, n. 505

Permanenza a vita del professore Luigi Einaudi nella cattedra universitaria.

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Testo in vigore dal:  13-7-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il professore Luigi Einaudi, nella sua qualità di professore emerito di scienza delle finanze e diritto finanziario nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, esercita a vita, in deroga alle disposizioni vigenti, tutte le funzioni inerenti all'ufficio di professore di ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1955

GRONCHI SCELBA - ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO