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LEGGE 9 novembre 1955, n. 1118

Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

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Testo in vigore dal:  21-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è così modificato:
"All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani. "Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio è disimpegnato da cappellani militari inscritti in un ruolo organico unico.
"Per i Corpi militarmente organizzati l'eventuale servizio dell'assistenza spirituale è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente art. 22".